Manutenzione caldaie: domande e risposte
Cosa è cambiato con il decreto 192/05? È vero che non ci sono più obblighi di manutenzione per le caldaiette inferiori ai 35 KW?
L'entrata in vigore del decreto legge 192/5 del 23/09/2005 ha creato confusione nell'applicazione delle normative riguardanti la manutenzione impianti termici inferiori a 35 KW (caldaiette). Tale situazione è particolarmente degenerata a seguito di comunicati stampa e tv, contenenti informazioni incomplete e contraddittorie.
Nell'intento di offrire un quadro di maggiore chiarezza ribadiamo l'importanza della manutenzione annuale. Il decreto legislativo 192/5 viene a regolamentare la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli edifici e dei loro impianti termici sotto l'aspetto del rendimento energetico, ma non per il fattore sicurezza!
A questo proposito rimangono attuali le norme e le leggi che regolamentano la sicurezza degli impianti termici (legge 46/90, legge 1083/71,e per gli apparecchi a gas DPR 661/96). Infatti, come si può riscontrare nel testo della legge e nella successiva nota di Adiconsum, è lo stesso decreto 192/5 a fissare i termini minimi di manutenzione, subordinati a quanto prescritto:
- dall'installatore (nella dichiarazione di conformità dell'impianto termico)
- dal costruttore della caldaia (nella parte utente del libretto di uso e manutenzione,secondo DPR 661/96 edirettiva 90/396/CEE).
In conclusione ribadiamo che gli effetti di una buona manutenzione annuale sono:
- maggiore efficienza e longevità dell'impianto
- riduzione dei consumi
- maggiore sicurezza degli impianti
Non a caso la maggior parte dei costruttori di caldaie a gas presenti sul mercato italiano raccomanda l'utente di effettuare il controllo annuale sui propri apparecchi attraverso il libretto di istruzioni che deve accompagnare ogni singolo apparecchio a gas.
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